Guida all’acquisto

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BONUS FISCALI IMMOBILI 2026

Bonus ristrutturazioni edilizie (art. 16-bis TUIR)

Gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, quali l’installazione di ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici e altri ausili alla mobilità verticale, rientrano tra gli interventi agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, ma la Legge di bilancio 2026 ha modificato la previgente normativa fiscale a decorrere dal 1 ° gennaio 2026.

Aliquota di detrazione

La Legge di Bilancio 2026 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2026 le principali agevolazioni edilizie (ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus, sismabonus acquisti, bonus per acquisto di immobili ristrutturati e bonus per acquisto e costruzione di box pertinenziali) sono quindi confermate nella misura del 36% per l’anno 2026, con l’eccezione degli interventi effettuati sull’abitazione principale che mantengono la detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute nell’anno 2026.

Limite di spesa:

Importo massimo agevolabile: € 96.000 per unità immobiliare.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare della detrazione, se sostengono effettivamente la spesa: – proprietari e nudi proprietari; – titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione); – locatari o comodatari; – familiari conviventi; – promissari acquirenti.

Interventi su parti comuni condominiali

Per gli interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali:

  • la detrazione spetta ai singoli condòmini in base alla quota millesimale di spesa imputata;

  • l’amministratore di condominio è tenuto a rilasciare apposita certificazione attestante:

  • l’ammontare della spesa sostenuta;

  • la quota imputabile a ciascun avente diritto;

  • l’avvenuto adempimento degli obblighi di pagamento.

La detrazione compete ai soggetti che hanno effettivamente sostenuto la spesa, inclusi eventuali detentori dell’immobile, nel rispetto delle condizioni di legge.

Modalità di pagamento e documentazione

Le spese devono essere sostenute mediante bonifico bancario o postale “parlante”, dal quale risultino: – la causale del versamento; – il codice fiscale del beneficiario della detrazione; – il codice fiscale o la partita IVA del soggetto che esegue i lavori.

Conservazione dei documenti

La documentazione (fatture, bonifici, autorizzazioni edilizie, certificazioni tecniche) non deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi, ma deve essere conservata ed esibita in caso di eventuali controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Interventi su parti comuni condominiali

Per gli interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali:

  • la detrazione spetta ai singoli condòmini in base alla quota millesimale di spesa imputata;

  • l’amministratore di condominio è tenuto a rilasciare apposita certificazione attestante:

  • l’ammontare della spesa sostenuta;

  • la quota imputabile a ciascun avente diritto;

  • l’avvenuto adempimento degli obblighi di pagamento.

La detrazione compete ai soggetti che hanno effettivamente sostenuto la spesa, inclusi eventuali detentori dell’immobile, nel rispetto delle condizioni di legge.

Modalità di pagamento e documentazione

Le spese devono essere sostenute mediante bonifico bancario o postale “parlante”, dal quale risultino: – la causale del versamento; – il codice fiscale del beneficiario della detrazione; – il codice fiscale o la partita IVA del soggetto che esegue i lavori.

Conservazione dei documenti

La documentazione (fatture, bonifici, autorizzazioni edilizie, certificazioni tecniche) non deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi, ma deve essere conservata ed esibita in caso di eventuali controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Detrazione IRPEF del 19% per spese sanitarie (soggetti con disabilità)

In presenza di soggetti riconosciuti portatori di handicap, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, è previsto che alcune spese per mezzi di sollevamento e ausili alla mobilità possano beneficiare della detrazione IRPEF del 19% quali spese sanitarie.

Tale agevolazione è tuttavia alternativa e distinta rispetto ai bonus edilizi e segue regole proprie in termini di documentazione e limiti e non rientra nel perimetro dell’art. 16-bis TUIR.

Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Legge 13/1989)

La Legge n. 13/1989 prevede la possibilità di ottenere contributi a fondo perduto per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche. Questa forma di contribuzione viene eraogata dai singoli Comuni con apposita domanda che deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori e l’ammontare del contributo varia in funzione della spesa e delle risorse disponibili. Il contributo può essere cumulabile con altre agevolazioni fiscali ma nei limiti previsti dalla normativa.

Insieme a questa richiesta si dovranno allegare anche altri documenti:
• Un certificato medico che attesti la condizione del richiedente;
• Una chiara descrizione delle opere che si vogliono effettuare e della spesa prevista;
• Un’autocertificazione nella quale si indica la posizione dell’immobile di residenza del richiedente, ed una chiara evidenza della presenza delle barriere architettoniche da superare.

È importante considerare che gli interventi per i quali si richiede il contributo, non devono essere già stati realizzati o in corso d’opera.

Si può richiedere il contributo per opere riguardanti le parti comuni di un edificio, oppure per immobili privati, come ad esempio la realizzazione di una rampa oppure l’installazione di un miniascensore.

Ad approvazione della domanda da parte del Comune, il contributo erogato sarà stabilito sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate e sarà concesso dopo i lavori ed in base alle fatture presentate.

IVA agevolata

L’applicazione dell’IVA agevolata per interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche dipende dalla specifica fattispecie:

IVA al 4%: applicabile solo in presenza di soggetti disabili e nel rispetto delle condizioni e della documentazione previste dalla normativa;

IVA al 10%: applicabile in altri casi di interventi di recupero edilizio.

L’aliquota applicabile deve essere verificata caso per caso, anche in relazione alla tipologia di bene e di prestazione.

Conclusioni

Le agevolazioni fiscali in materia di interventi edilizi e di eliminazione delle barriere architettoniche rappresentano un’importante opportunità, ma richiedono un’attenta valutazione normative, pertanto si raccomanda comunque di procedere con adeguata consulenza tecnica e fiscale prima dell’avvio degli interventi.

Avvertenza

La presente guida ha finalità esclusivamente informative e divulgative. Le agevolazioni fiscali in materia edilizia sono soggette a frequenti modifiche normative. Le indicazioni riferite al periodo successivo al 31 dicembre 2025 si basano sulla normativa attualmente vigente e sull’assetto “a regime” delle disposizioni fiscali, in assenza di ulteriori proroghe o modifiche legislative. Prima di intraprendere qualsiasi intervento si raccomanda di verificare la normativa applicabile pro tempore e di consultare il proprio professionista.

IVA agevolata

L’applicazione dell’IVA agevolata per interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche dipende dalla specifica fattispecie:

IVA al 4%: applicabile solo in presenza di soggetti disabili e nel rispetto delle condizioni e della documentazione previste dalla normativa;

IVA al 10%: applicabile in altri casi di interventi di recupero edilizio.

L’aliquota applicabile deve essere verificata caso per caso, anche in relazione alla tipologia di bene e di prestazione.

Conclusioni

Le agevolazioni fiscali in materia di interventi edilizi e di eliminazione delle barriere architettoniche rappresentano un’importante opportunità, ma richiedono un’attenta valutazione normative, pertanto si raccomanda comunque di procedere con adeguata consulenza tecnica e fiscale prima dell’avvio degli interventi.

Avvertenza

La presente guida ha finalità esclusivamente informative e divulgative. Le agevolazioni fiscali in materia edilizia sono soggette a frequenti modifiche normative. Le indicazioni riferite al periodo successivo al 31 dicembre 2025 si basano sulla normativa attualmente vigente e sull’assetto “a regime” delle disposizioni fiscali, in assenza di ulteriori proroghe o modifiche legislative. Prima di intraprendere qualsiasi intervento si raccomanda di verificare la normativa applicabile pro tempore e di consultare il proprio professionista.